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lunedì 22 febbraio 2016

EURO - SI POTREBBE USCIRE DALL'EURO SENZA USCIRE DALL'UNIONE EUROPEA?

Salve gentili lettori!

All'interno di quest'articolo vorrei, finalmente, ritornare a trattare un tema che nel mio blog ho seguito a lungo, questo tema è l'Euro. Effettivamente sto scrivendo meno in questo periodo, ed ho accantonato l'informazione economica personale, per dedicarmi ad altre letture di tipo differente.
Tuttavia, il richiamo dell'economia è sempre forte, quindi a breve tornerò a leggere libri su questa materia. 
Ragionando un po' ho scoperto comunque una chiave di lettura differente, che non avevo mai raggiunto prima nei miei articoli. Vorrei esporvela in breve qui.

Sappiamo che, un Stato sovrano interno all'Unione Europea, che comunque non abbia ancora adottato la moneta unica, è fornito di una deroga a tempo determinato. In aggiunta, dopo i nuovi accordi raggiunti tra le istituzioni dell'Unione Europea ed il governo britannico, sappiamo che questi accordi sono addirittura prorogabili. Teoricamente, quindi, la deroga ha comunque una scadenza fissata, nella quale lo Stato sovrano dovrà arrivare al dunque e fare una scelta, in una direzione o nell'altra.
Mi pare di comprendere che, l'adozione della moneta Euro per i paesi interni all'Unione Europea, ma comunque ancora forniti della propria moneta sovrana nazionale, non risulti essere un obbligo imprescindibile, ma semplicemente una facoltà d'esercizio di un diritto.
Questo significa che, lo Stato sovrano quando arriverà al dunque potrà prendere una decisione, attraverso strumenti democratici previsti dalla legislazione vigente
Per questo, sono arrivato a pormi una problematica che non mi ero mai posto prima, che è la seguente: perché, allora, non è valido il ragionamento inverso?
Mi spiego meglio con un esempio.
Se io, Stato sovrano X, interno all'Unione Europea ma con facoltà d'adozione della moneta unica Euro posso facoltativamente decidere di esercitare o non esercitare questo diritto, allora perché io, Stato sovrano Y, interno all'Unione Europea ed interno anche al sistema dell'Eurozona non posso decidere di uscire dall'Eurozona pur rimanendo dentro l'Unione Europea come Stato avente moneta sovrana nazionale?

E' una problematica davvero interessante questa, e da non sottovalutare.
Perché, qualora questo ragionamento non fosse esatto, significherebbe semplicemente che, una volta terminata la deroga agli Stati aderenti all'Unione Europea, ma esterni al sistema dell'Eurozona, essi verrebbero espulsi dall'Unione Europea.
Tuttavia, io non conosco nessuna norma che esponga queste tesi!
Conosco semplicemente l'articolo 50 del Trattato di Lisbona, che poi non è nient'altro che una Costituzione Europea sotto forma di Trattato, in modo da aggirare i referendum popolari, che fecero precedentemente saltare il progetto della Costituzione Europea.
L'articolo 50 permette, ad uno Stato appartenente all'Unione Europea, di uscire dall'Unione.
Vi allegherò il testo dell'articolo 50 al termine dell'articolo.

Quindi, le domande finali sono:

1) SI POTREBBE USCIRE DALL'UNIONE EUROPEA?

Sì, uno Stato può uscire dall'Unione Europea, attraverso l'applicazione dell'articolo 50 del Trattato di Lisbona. Qualora volesse rientrarci in un momento successivo all'uscita, attraverso accordi negoziali differenti, dovrà farlo utilizzando l'articolo 49 del Trattato di Lisbona, che contiene la procedura di richiesta d'accesso.


2) SI POTREBBE USCIRE DALL'EURO STANDO NELL'UNIONE EUROPEA?

Questa è la domanda delle domande e, soprattutto, la risposta delle risposte. Stando al mio ragionamento, la risposta dovrebbe essere affermativa, perché non avrebbe senso studiare una condizione che agisce in un modo nel momento dell'adozione dell'Euro, offrendo facoltà d'esercizio di un diritto e non un obbligo d'esercizio a scadenza del termine prefissato, e che invece non agisce in modo contrario nel momento in cui uno Stato volesse recedere.

Specifico che Draghi, su specifica domanda degli Europarlamentari del Movimento 5 Stelle, ha dichiarato l'Euro un processo irreversibile.
Quando un processo è irreversibile, significa che non c'è più l'applicazione della democrazia, in quanto un popolo, attraverso la sua volontà potrebbe in un futuro decidere di voler percorrere una strada differente per il suo sviluppo, e l'irreversibilità è contraria a questo possibile processo democratico.


Eccovi l'articolo 50, alla prossima! 


                          ARTICOLO 50 DEL TRATTATO DI LISBONA

1. Ogni Stato membro può decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere dall'Unione.

2. Lo Stato membro che decide di recedere notifica tale intenzione al Consiglio europeo. Alla luce degli orientamenti formulati dal Consiglio europeo, l'Unione negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a definire le modalità del recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l'Unione. L'accordo è negoziato conformemente all'articolo 218, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Esso è concluso a nome dell'Unione dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata previa approvazione del Parlamento europeo.
30.3.2010 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/43 IT.

4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3, il membro del Consiglio europeo e del Consiglio che rappresenta lo Stato membro che recede non partecipa né alle deliberazioni né alle decisioni del Consiglio europeo e del Consiglio che lo riguardano.
Per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3, lettera b) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5. Se lo Stato che ha receduto dall'Unione chiede di aderirvi nuovamente, tale richiesta è oggetto della procedura di cui all'articolo 49."









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